PM&AL 2016;10(3)65-70.html

L’introduzione della legge 41/2016 in tema di omicidio e di lesioni personali stradali: aspetti medico-legali e analisi della giurisprudenza

Elio Santangelo 1, Giuseppe Mandanici 1, Ester Annunziata Brunetti 1, Marco Moratti 1, Lorenzo Cociani 1, Paolo Fattorini 1, Lorenzo Ventre 1, Carlo Scorretti 1

1 Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, Università degli Studi di Trieste

Abstract

The law n. 41/2016 has recently introduced, into the Italian penal code, articles n. 589-bis and 590-bis that concern vehicular homicide and road traffic personal injuries. Although this leads to a tightening of the penalties, today a lot of criticities still remains; in particular, the assessment of the psychophysical condition of the driver and relative applying procedures. These problematic issues have already been highlighted under a medico-legal perspective and today emerge also from an acquittal or conviction sentences that, arising from equivalent evidences, are interpreted in divergent or even antithetical ways.

Keywords: Italian Law n. 41/2016; Vehicular homicide; Road traffic personal injuries; Sentences; Italian penal code.

The introduction of the law 41/2016 on vehicular homicide and road traffic injuries: medical-legal issues and analysis of case law

Pratica Medica & Aspetti Legali 2016; 10(3): 65-70

http://dx.doi.org/10.7175/PMeAL.v10i3.1258

Corresponding author

Elio Santangelo

esantangelo@units.it

Disclosure

Gli autori dichiarano di non avere conflitti di interesse di natura finanziaria in merito ai temi trattati nel presente articolo

 

Recentemente in Italia il Legislatore ha introdotto nuovi reati per quanti risultino aver assunto alcolici e/o stupefacenti e si siano posti alla guida di mezzi a motore, e per le conseguenze causate da questi comportamenti.

Con la Legge 23 marzo 2016, n. 41, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 e in vigore dal 25 marzo 2016, si è introdotta nel Codice Penale italiano la nuova fattispecie di «omicidio stradale» (art. 589-bis) e, con la modifica dell’art. 590-bis, si è introdotto il reato di «lesioni personali stradali gravi o gravissime» [1] (vedi Appendice).

Le modifiche prevedono, in generale, un inasprimento delle pene per la violazione delle norme di circolazione stradale contenute nel Codice della Strada [2] e individuano nuovi comportamenti rilevanti per il giudizio.

Nel testo, infatti, si indicano una nuova serie di comportamenti cui può conseguire l’aggravamento delle pene previste, oltre a quelli relativi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. Nel testo della L. 23 marzo 2016, n. 41 si riporta infatti: «La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona». Ugualmente la nota si riferisce al guidatore il quale «cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime».

Vi sono però alcune rilevanti criticità, in parte segnalate in una precedente rassegna [3], che riguardano la dimostrazione della condizione di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica, e la concretizzazione dell’elemento psicologico del reato di «omicidio stradale», che hanno già provocato una serie di contrastanti valutazioni.

Come prevedibile, infatti, la non chiara individuazione dei metodi e dei mezzi atti ad identificare le condizioni del guidatore sottoposto ad indagine ha determinato, già in passato, divergenti interpretazioni da parte di varie Corti, producendo verdetti contrastanti e rendendo necessarie ulteriori puntualizzazioni giurisprudenziali e metodologiche.

Una rassegna della giurisprudenza in materia ha mostrato, infatti, come diverse Corti abbiano espresso giudizi di condanna, di assoluzione oppure abbiano annullato la sentenza con rinvio alla competente Corte d’Appello a seguito di valutazioni non sempre univoche, talvolta sulla base solamente degli accertamenti tossicologici e attribuendo spesso diverso valore probatorio con riferimento agli elementi sintomatici raccolti da parte del personale di polizia ovvero medico.

Relativamente alla guida in stato di ebbrezza, la Suprema Corte evidenzia come il ricondurre la condotta del guidatore alle diverse fasce di legge previste, debba essere considerato con la più grande attenzione da parte del Giudice, analizzando le obiettive prove di intossicazione (ricostruzione dei sintomi chiara e puntuale attraverso i verbali dei sanitari e delle forze dell’ordine), valutando la corretta adesione alle procedure di accertamento previste e ricostruendo tecnicamente i profili farmacocinetici/farmacodinamici della sostanza tossica. (Tabella I).

Sentenza

Esito accertamento strumentale (+/-)

Esito obiettività rilevata (+/-) dal Personale di Polizia (PG), Medico (M), Non documentato (ND)

Giudizio (condanna, assoluzione o rinvio)

Tribunale di Brescia, Sezione distaccata di Salò, sentenza 10 dicembre 2010, n. 173 [4]

Due prove etilometriche (+)

PG (+)

Condotta derubricata dalla fascia b) alla fascia a)

Cass. 31 gennaio 2013, n. 13536 [5]

Analisi sangue stupefacenti (+)

PG (+)

M (-)

Annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello

Cass. 23 aprile 2013, n. 18375 [6]

Effettuata un’unica prova etilometrica (+);

La seconda prova non è stata eseguita

PG (+)

Annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello

Cass. 23 maggio 2013, n. 25435

Analisi sangue stupefacenti (+)

PG (+)

Condanna

Corte di Appello di Venezia, sentenza 28 gennaio 2014, n. 90

Analisi urine stupefacenti (+)

ND

Assoluzione

Cass. 13 febbraio 2014, n. 16059 [7]

Analisi urine stupefacenti (+)

ND

Annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello

Cass. 17 dicembre 2014, n. 52420

Analisi urine stupefacenti (+)

PG (+)

Condanna

Cass. 21 aprile 2015, n. 16678

Analisi urine stupefacenti (+)

PG (+)

Condanna

Cass. 28 maggio 2015, n. 27005 [8]

Analisi urine etanolo (+)

PG (+)

M (+)

Annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello

Cass. 15 dicembre 2015 / 26 febbraio 2016, n. 7899

Analisi urine stupefacenti (+)

PG (+)

Assoluzione

Cass. 9 maggio 2016, n. 19176 [9]

Due prove etilometriche (+)

ND

Annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello

Tabella I. Sentenze e interpretazioni giurisprudenziali

Ad esempio, nella sentenza del Tribunale di Brescia [4], l’argomentazione a sostegno della derubricazione della condotta alla fascia a) è consistita nel considerare che l’accertamento era stato svolto a distanza temporale di circa 46 minuti dal fermo. Tale lasso di tempo è stato quindi preso in considerazione con riferimento alle caratteristiche farmacocinetiche dell’etanolo (esemplificate dalla curva di Widmark), sostenendo che la concentrazione alcolemica precedente all’accertamento potesse essere stata inferiore a quanto successivamente rilevato.

Nella sentenza della Cassazione n. 13536 (31 gennaio 2013) [5], il rinvio è stato motivato dal fatto che la Corte d’Appello ha tenuto conto, al fine della sussistenza dello stato di alterazione psicofisica, della sintomatologia riscontrata dai militari, senza tenere in debita considerazione le diverse indicazioni, di ordine clinico (paziente «vigile, lucido, orientato. Asintomatico» e con «pupille isocoriche isocicliche in media midriasi»), fornite dal personale medico in servizio presso il Pronto Soccorso ove il guidatore era stato accompagnato nell’immediatezza del fatto.

Nella sentenza n. 18375 (23 aprile 2013) [6] invece la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello, in quanto la Corte d’Appello aveva basato il giudizio di condanna su una sola misurazione etilometrica (a fronte delle due determinazioni previste ex art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), e su una generica indicazione dei sintomi riportati nel verbale della Polizia Giudiziaria. La Cassazione ha sottolineato come tale valutazione non fornisca una dimostrazione sufficientemente adeguata al fine di ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che il comportamento dell’agente si prestasse a un inquadramento nell’ambito delle condotte penalmente rilevanti ai sensi del Codice della Strada.

Nella sentenza n. 16059 (13 febbraio 2014) [7], la Cassazione ha rinviato alla Corte d’Appello in quanto la presenza di cannabinoidi nelle urine, come da riscontro nel caso in esame, è ritenuta indicativa solo della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti e non della attualità, al momento dell’incidente, del loro effetto sul guidatore. L’attualità di effetto delle sostanze, ha sottolineato la Corte, deve trovare conferma nella evidenziazione di altre circostanze atte a dimostrare lo stato di alterazione psico-fisica al momento dell’incidente.

«L’esame esperito indica la quantità di etanolo presente nelle urine ma non reca alcuna attendibile informazione scientifica dalla quale possa inferirsi la quantità di alcool ematico (il dato giuridicamente rilevante)». Tali sono le motivazioni della Corte nell’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d’Appello nel caso della sentenza n. 27005 (28 maggio 2015) [8].

Infine, nella recente sentenza n. 19176 (9 maggio 2016) [9], la Corte d’Appello di Caltanissetta aveva ritenuto che il lasso temporale intercorso tra il sinistro stradale e l’accertamento eseguito, che dimostrava un andamento decrescente nei valori alcolemici (prima misurazione 1,49 e seconda misurazione 1,35 g/l), fosse stato sufficientemente ampio da poter concludere (facendo riferimento alla curva di Widmark) che, qualora l’analisi fosse stata eseguita al momento del sinistro, il soggetto avrebbe avuto una concentrazione alcolemica di sicuro superiore. Di conseguenza, pur essendo stati misurati valori alcolemici rientranti al comma 2, lettera b) di cui all’art. 186 del Codice della Strada, in considerazione del tempo intercorso, la Corte d’Appello aveva stabilito che la condotta dovesse rientrare al comma 2, lettera c) dello stesso articolo. La Cassazione ha posto a base del rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo esame la mancanza di «qualunque riferimento a un corteo sintomatologico tale da sorreggere, con ragionevole certezza, l’affermazione secondo la quale l’imputato, a dispetto della misurazione meccanica, al momento del fatto presentava nell’organismo una presenza di alcol superiore ad 1,5 g/l; per altro verso, senza che consti l’apporto di perito di settore, risolve il dubbio enunciando una regola, che assume scientifica. Come ben noto il giudice può essere fruitore, o se si vuole utilizzatore, di regole scientifiche, ma, fatta eccezione per le conoscenze facenti parte del notorio, non può porre egli la regola, che assume essere scientifica, magari credendo di apprestarle autorevolezza citando lo studioso alla quale si attribuisce la scoperta o l’affinamento della tecnica conoscitiva».

Di particolare interesse, perciò, la circolare della Procura della Repubblica di Trento del 29 marzo 2016 [10] che commenta alcune criticità giuridiche e alcuni aspetti di accertamento delle condizioni psico-fisiche dei guidatori:

  • per quanto riguarda gli aspetti giuridici, in relazione all’elemento psicologico del reato di «omicidio stradale», viene evidenziato che, riferendosi la legge alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione su strada, sia necessario tener conto anche della “colpa generica”. Questo nonostante la norma sembri riferirsi al solo addebito di “colpa specifica” (considerando per colpa specifica l’inosservanza di leggi, ordini, discipline e regolamenti, nella fattispecie con riferimento alle previsioni contenute nel Codice della Strada).
  • in tema di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psico-fisica, la Procura di Trento pone, poi, dei dubbi interpretativi in merito alla possibilità di ricorso al prelievo coattivo di liquidi biologici.

Nella circolare esaminata vi è un esplicito riferimento agli artt. 224 bis e 359 bis del c.p.p. che disciplinano rispettivamente i «provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale» e il «prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi».

In particolare, con riferimento all’esecuzione di prelievi biologici coattivi, nella circolare viene evidenziato come tale provvedimento sia eseguibile unicamente in relazione a quanto previsto per capelli, peli o mucosa del cavo orale1, essendo illegittimo il prelievo coattivo di campioni di sangue.

In ordine alle modalità attraverso le quali ottenere gli elementi utili a determinare la prova dello stato di ebbrezza alcolica e/o dello stato di alterazione psico-fisica del guidatore, continuano a permanere aspetti di grande criticità dovuti in maggior parte alla mancanza di una standardizzazione delle procedure da adottare e ad altri fattori che, concretamente, sono in grado di rendere difficoltosa l’analisi di singoli casi.

Sul punto vale la pena ricordare che, con riferimento a quanto indicato dagli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada e dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, sono indicate le previsioni generali a supporto delle condotte considerate e le relative conseguenze sotto il profilo amministrativo e penale.

Per quanto attiene alla dimostrazione della guida in stato di ebbrezza alcolica, la relativa procedura risulta complessivamente standardizzata sia quando si ricorra all’utilizzo dell’etilometro, sia con riferimento all’analisi alcolemica eseguita in contesto ospedaliero. Tuttavia, a fronte del possibile ricorso a procedure condivise, possono concretizzarsi comunque situazioni nelle quali l’interpretazione del solo dato strumentale può essere influenzata da alcune variabili. Basti pensare, a titolo di esempio, ai casi in cui il dato strumentale faccia riferimento a un accertamento che non è stato eseguito nell’immediatezza dell’intervento da parte degli organi di Polizia. A tal riguardo giova ricordare come in taluni casi giudiziari, già illustrati in Tabella I, la stessa variabile temporale è stata di volta in volta sufficiente a derubricare la condotta posta in essere dal guidatore alla sanzione più lieve, ovvero ad attribuire la previsione più grave.

Nel caso degli accertamenti relativi alla guida in stato di alterazione psico-fisica (ex art. 187 Codice della Strada), le modalità accertative non risultano essere standardizzate tanto con riferimento a quali matrici biologiche siano idonee a consentire una valutazione circa l’attualità d’uso2, agli strumenti analitici da utilizzarsi, e a quali elementi clinici debbano essere valutati ai fini della dimostrazione della sussistenza della condotta stessa. In particolare, con riferimento a quest’ultimo aspetto, vale la pena evidenziare come non sia definito a chi competa la valutazione dello stato di alterazione, né se tale stato sia ravvisabile unicamente sulla base di generici indici sintomatici ovvero sulla base di una valutazione clinica condotta da personale sanitario.

Allo stato attuale, quindi, le criticità, relative principalmente alle modalità di acquisizione e di interpretazione degli elementi di prova clinico/strumentali, possono rappresentare un concreto ostacolo all’equo inquadramento giudiziario di ciascun singolo caso. Rileva inoltre che la mancata standardizzazione e condivisione su tutto il territorio nazionale dei medesimi protocolli e procedure da adottarsi può altresì condurre, come peraltro già evidenziato nel presente testo, a pronuncia di sentenze di assoluzione o di condanna oppure ad annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d’Appello, sulla base di elementi di prova uguali o sovrapponibili ma interpretati in maniera divergente.

Le argomentazioni sin qui proposte vogliono rappresentare uno spunto di riflessione critico relativamente alle nuove previsioni introdotte con la Legge 41/2016 che, se sotto il profilo della determinazione delle pene introducono un cambiamento rispetto alla normativa precedente, devono, di necessità, per poter essere correttamente applicate, considerare e confrontarsi con l’odierna mancanza di una standardizzazione delle modalità di accertamento e con la conseguente necessità che tali modalità vengano discusse, validate e condivise tra tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati a effettuare valutazioni in quest’ambito.

Bibliografia

  1. Legge 23 marzo 2016, n. 41. «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274». (16G00048). Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016
  2. Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992. «Nuovo Codice della Strada». Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992
  3. Santangelo E, Ventre L, Moratti M, et al. Omicidio e lesioni personali da incidenti della strada in stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica. Criticità e problematiche. Considerazioni medico-legali. Pratica Medica & Aspetti Legali 2015; 9: 177-112. doi: 10.7175/pmeal.v9i4.1214
  4. Tribunale di Brescia, Sezione distaccata di Salò, sentenza 10 dicembre 2010, n. 173. Disponibile online su http://www.penale.it/page.asp?mode=1&idpag=926 (ultimo accesso agosto 2016)
  5. Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2013, n. 13536
  6. Cass. pen., sez. IV, 23 aprile 2013, n. 18375
  7. Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2014, n. 16059
  8. Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2015, n. 27005
  9. Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 2016, n. 19176
  10. Circolare n. 5/2016 prot. n. 499/2016-1.4 del 29 marzo 2016. La nuova disciplina dell’omicidio e delle lesioni stradali (legge 23 marzo 2016 n. 41). Linee guida e indicazioni operative. Disponibile online su: http://www.procuratrento.it/allegatinews/A_10259.pdf (ultimo accesso luglio 2016)

Appendice

Legge 23 marzo 2016, n. 41, art. 589-bis

«Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni […]. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.»

Legge 23 marzo 2016, n. 41, art. 590-bis

«Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. […]. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.»

1 Si ritiene utile sottolineare come il riferimento al prelievo di mucosa del cavo orale debba intendersi più propriamente come prelievo di liquido del cavo orale o di cellule della mucosa del cavo orale (ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici). Recentemente, con il DPR 7 aprile 2016, n. 87 («Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 85 del 2009») il riferimento al prelievo di mucosa orale è presente all’art. 5, co. 1: «I soggetti di cui all’articolo 9 della legge sono sottoposti al prelievo di due campioni di mucosa orale, allo scopo di consentire l’eventuale ripetizione della tipizzazione del DNA, previa identificazione degli stessi tramite accesso telematico all’AFIS», mentre al co. 4. b) viene precisata la modalità di effettuazione del campionamento tramite tampone: «il prelievo viene effettuato tramite un tampone orale a secco che viene strofinato sulla parte interna della guancia ovvero sulle gengive per un tempo adeguato»

2 Sulla base di quanto riportato nella Circolare citata, «ai fini dell’accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico in ordine all’assunzione delle sostanze (necessario perché presuppone conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze), sia che altre circostanze provino la situazione di “alterazione” psico-fisica (ciò che è necessario perché le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione). Mentre però lo stato di alterazione non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumere l’alterazione dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato, senza che sia quindi necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi biologici, il riscontro tecnico sull’assunzione delle sostanze è comunque necessario e non è surrogabile con altri mezzi probatori». Risulta quindi che lo stato di alterazione psico-fisica possa essere desunto sulla base di elementi sintomatici circostanziali. È importante tuttavia evidenziare come su questo specifico aspetto il Ministero dell’Interno con la Circolare del 16 marzo 2012 abbia esplicitato che, in riferimento allo stato di alterazione, esso debba essere provato solo sulla base di una valutazione clinica

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