Le malattie croniche quale causa di temporanea incapacità lavorativa
Manlio Di Mattei 1
1 Responsabile Centro Medico-legale, Torino 3
Abstract
A chronic disease is defined as a «disease of long duration and generally slow progression». According to policies about work leave developed by INPS, the Italian National Social Security Institute, only the acute phases of chronic diseases can be considered a compensable disease: in these cases a paid sickness absence is due to the employee. Chronic manifestations, on the contrary, are not compensable. In these cases, the employee is protected by other instruments, such as invalidity. This article examines some cases of chronic diseases, explaining the regulations provided by INPS.
Keywords: Chronic diseases; Italian regulations; INPS; Job retention
Chronic disease as a cause for temporary inability to work
Pratica Medica & Aspetti Legali 2012; 6(4): 129-130
Disclosure
L'autore dichiara di non avere conflitti di interesse in merito ai temi trattati nel presente articolo
Uno dei presupposti fondamentali della malattia indennizzabile in ambito INPS è il fatto che da essa derivi un’incapacità lavorativa che sia non solo specifica, ma soprattutto abbia carattere temporaneo, con ciò escludendosi dalla tutela le malattie croniche, che per loro natura comportano una situazione di incapacità lavorativa destinata a protrarsi nel tempo in modo indeterminato.
La dottrina medico-legale da tempo ha individuato la “malattia” in una modificazione peggiorativa dello stato anteriore, produttiva di un disordine funzionale, a carattere dinamico, cd. disfunzionalità evolutiva. Nell’ambito di tale formulazione è stato enucleato il concetto di malattia cronica, intesa come un processo morboso a lenta e progressiva evoluzione, dove la durata della malattia è indeterminata, nel senso che i sintomi e le note disfunzionali della malattia sono destinati a persistere per un periodo di tempo lungo non aprioristicamente definibile.
La malattia cronica può presentare delle fasi di riacutizzazione clinica, in cui i sintomi e la disfunzionalità peggiorano al di là di quelle che possono essere le normali variazioni giornaliere. Queste condizioni cliniche sono tutelate dall’INPS al pari delle malattie acute.
L’indennità di malattia erogata dall’INPS infatti tutela per disposizioni normative vigenti le malattie acute e le malattie croniche, limitatamente alle fasi di riacutizzazione clinica comunque comportanti incapacità lavorativa temporanea specifica in un arco di tempo, anche non continuativo, non superiore a 6 mesi nell’anno solare, tranne rare eccezioni di natura contrattuale.
Le malattie croniche, al di là delle fasi di riacutizzazione, non costituiscono una “malattia indennizzabile”, difettando il requisito della temporanea incapacità lavorativa: esse, infatti, a seconda dei casi e dell’attività lavorativa svolta, possono configurare in realtà situazioni di inidoneità lavorative che vanno risolte con altri strumenti normativi. Le malattie croniche, costituendo una condizione biologica permanente, possono trovare ristoro in altro ambito della rete di protezione sociale dei cittadini, quali ad esempio:
- il cambio mansioni previa valutazione del medico competente ex Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- l’invalidità civile;
- l’invalidità previdenziale (INPS, INAIL).
È bene chiarire che il concetto di idoneità al lavoro è diverso dalla definizione di incapacità lavorativa temporanea, tutelata dall’indennità di malattia erogata dall’INPS, in quanto prende in considerazione anche la compatibilità dell’ambiente e dell’ambito lavorativo. Essa risulta da tutti gli aspetti che compongono la realtà del lavoro, ossia:
- orario;
- condizioni generali dell’ambiente;
- agenti chimici, biologici e tutti gli altri agenti che possono essere presenti, comprese le condizioni di stress.
Il giudizio di idoneità alle mansioni affidato al medico competente (Dlgs 81/08) esprime una valutazione probabilistica: idoneo a svolgere la mansione significa che lo svolgimento della specifica attività lavorativa in quelle condizioni note non dovrebbe produrre danni alla salute.
Il giudizio di idoneità alle mansioni può esprimere:
- idoneità alla mansione;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente;
- idoneità alla mansione con limitazioni e/o prescrizioni.
Ritornando alla incapacità lavorativa tutelata per legge, la Circolare INPS dell’Agosto 1997 n. 182 (paragrafo 7) ammette la compatibilità tra assegno ordinario di invalidità, che per definizione riguarda le infermità o malattie croniche, e la indennità di malattia, anche nel caso in cui la forma morbosa certificata risulti riconducibile alla stessa patologia che ha determinato la concessione dell’assegno di invalidità, purché si realizzi la condizione di malattia tutelabile ai fini dell’assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e cioè quando sia sanitariamente riscontrabile una riacutizzazione o una complicanza della patologia stessa, tale da produrre una incapacità lavorativa specifica e temporanea.
L’Istituto Previdenziale ha voluto inoltre prevedere alcune eccezioni, ammettendo l’indennizzabilità di malattie sicuramente croniche, con o senza riacutizzazione.
Una prima eccezione riguarda i soggetti affetti da insufficienza renale cronica che eseguono un trattamento emodialitico o dialitico peritoneale: con la Circolare 1 marzo 1984 n. 134414 è stato infatti stabilito che tali soggetti hanno diritto all’indennità di malattia per tutte le giornate di assenza dal lavoro per la sottoposizione alla terapia.
Con la stessa Circolare è stata previsto per i soggetti affetti da morbo di Cooley che necessitano di terapia trasfusionale il diritto all’indennità di malattia per tutte le giornate di assenza dal lavoro per sottoporsi alla trasfusione.
Un’altra eccezione è stato prevista per i soggetti che necessitano di sottoporsi a cicli di cura ricorrenti, periodici e protratti nel tempo. Tali soggetti hanno diritto all’indennità di malattia, a condizione che trasmettano ad INPS prima dell’inizio del ciclo terapeutico una certificazione dalla quale risulti l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione della terapia, e successivamente, al termine del ciclo di cura, producano una dichiarazione della struttura sanitaria riportante le prestazioni effettivamente eseguite.
Diversa la disposizione relativa ai soggetti tossicodipendenti: l’indennità di malattia, infatti, viene corrisposta solo se risultano soddisfatti i presupposti ordinari, cioè se risulta una incapacità lavorativa temporanea e specifica. Tale regola si applica anche in caso di soggiorno in comunità terapeutica, fattispecie non equiparabile a ricovero ospedaliero.
INPS, Circolare 4 agosto 1997 n. 182 (paragrafo 7) “Indennità di malattia e assegno di invalidità e pensione di inabilità”
La Circolare specifica che:
- l’indennità di malattia spetta in presenza di un’infermità comportante incapacità lavorativa assoluta ma temporanea
- l’assegno di invalidità presuppone invece una capacità al lavoro ridotta in modo permanente a causa di una infermità o difetto fisico o mentale, ma ancora utilizzabile per lo svolgimento di una attività lavorativa compatibile con le residue risorse psicofisiche e attitudinali.
Tali situazioni, essendo differenti, possono essere considerate cumulabili anche se la forma morbosa certificata risulti riconducibile alla stessa patologia che ha causato la concessione dell’assegno di invalidità.
La Circolare specifica che «la condizione di malattia tutelabile ai fini dell’assicurazione per le prestazioni economiche di malattia deve intendersi realizzata soltanto quando sia sanitariamente riscontrabile una riacutizzazione o una complicanza della patologia stessa, tale da produrre una incapacità lavorativa specifica, assoluta e temporanea».
Per quanto riguarda i lavoratori aventi titolo alle prestazioni pensionistiche (compreso l’assegno di invalidità) «il diritto all’indennità di malattia per gli eventi morbosi insorti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento; tanto anche se a tale data non sia ancora decorso il termine della cosiddetta protezione o copertura assicurativa. Per quanto riguarda la pensione di inabilità, si ricorda che l’art. 2, comma 5 della legge 222/1984 richiede la preventiva rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione, in sede di attribuzione della prestazione. La previsione porta ad una conclusione di incompatibilità tra il trattamento pensionistico in esame e l’indennità di malattia, che peraltro dovrebbe in linea di principio essere corrisposta nell’ipotesi di revoca del predetto trattamento, prevista (art. 2, comma 6 della legge 222/1984 citata) in caso di svolgimento di attività lavorativa».