La malattia insorta durante il periodo di ferie
Vito Sanna 1
1 Responsabile Medico Legale. Unità Operativa Complessa Torino 2
Abstract
This article examines the Italian situation about the illness arising during the holidays. The Italian Constitution states that workers have the right to a weekly rest day and paid annual holidays. The holidays are intended to rest and recover psychophysical energies. Therefeore if during this period comes a state of illness that prevents this recovery, the employee may terminate the leave. According to the Italian regulations, holidays aren’t automatically stopped, but it’s required that the state of illness prevents the worker actually to enjoy the rest and the recovery of psychophysical energies. For example, headache, having marginal reflections on the enjoyment of the holiday, is not likely to stop it. This is regulated by INPS, that should receive immediate notification of the disease.
Keywords: Holidays; Disease; INPS; Italian regulations
Illness arising during holidays
Pratica Medica & Aspetti Legali 2012; 6(4): 125-127
Disclosure
L'autore dichiara di non avere conflitti di interesse in merito ai temi trattati nel presente articolo
Gli aspetti amministrativi
Da dove proviene il diritto del lavoratore alle ferie? Tutto nasce dall’art 36, comma 3 della nostra Costituzione: «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».
Negli anni ’80 a seguito della richiesta di interruzione delle ferie dei lavoratori, negata per subentranti periodi di malattia, si dovette ricorrere a una pronuncia della Corte Costituzionale sull’illegittimità costituzionale dell’articolo 2109 codice civile nella parte in cui non prevedeva che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospendesse il decorso.
Con sentenza del 30/12/1987 n. 616 la Corte allora sancì che il periodo di ferie poteva essere interrotto da un periodo di malattia basandosi sull’articolo 36 della Costituzione che impone che al lavoratore venga concesso un congruo periodo di riposo al fine di proteggerne le energie psicofisiche (tutto ciò sottolineato anche dalla giurisprudenza di detta Corte: sentenze numero 66/63 e numero 189/80).
Con circolare del 9/01/1991 n.11 l’INPS in seguito emanava istruzioni operative con precisazioni secondo le quali tale interruzione poteva essere concessa solo per periodi pari o superiori a tre giorni, sempre che avessero comportato la necessità di ricovero, ovvero fossero state tempestivamente e adeguatamente notificate all’INPS e al datore di lavoro nei modi e nei termini previsti.
A seguito di numerose sentenze con interpretazioni contrastanti riguardanti soprattutto l’onere della prova della malattia, la Corte di Cassazione a Sezioni Riunite con sentenza n. 1947 del 23/02/1998 definiva le linee da seguire al riguardo.
Dal tenore letterale della sentenza si evince che non vi è spazio alcuno per limitare il principio enunciato dalla Corte, poiché ogni malattia, e non solo le affezioni di rilevante gravità, è idonea a compromettere le finalità delle ferie. Infatti ciò che costituisce il fondamento delle norme che le prevedono sono: il recupero delle energie psico-fisiche, il soddisfacimento delle esigenze ricreativo-culturali e la partecipazione alla vita sociale e familiare.
Con Circolare n. 109 del 17/05/1999 infine l’INPS ha impartito una serie di istruzioni operative e concetti medico legali da tener presente in questa situazione:
- il lavoratore ha soltanto l’onere di comunicare lo stato di malattia al proprio datore di lavoro e tale comunicazione è già idonea a modificare lo stato da ferie a malattia;
- il datore di lavoro può provare l’infondatezza di tale richiesta solo attraverso i previsti controlli sanitari;
- la data di decorrenza di tale conversione (anche ai fini previdenziali) deve essere quella della comunicazione al datore di lavoro anche con mezzo telefonico;
- i datori di lavoro devono comunque comunicare tempestivamente all’INPS la data in questione;
- la richiesta di eventuale visita di controllo deve esplicitare la condizione di malattia durante le ferie;
- in caso di controlli d’ufficio l’effetto di conversione inizia comunque dalla data di comunicazione al datore di lavoro.
Se il datore di lavoro intende verificare l’effettiva incompatibilità della malattia con le ferie, può richiedere specifico controllo all’INPS, precisando espressamente che si tratta di un lavoratore ammalatosi durante un periodo di ferie per il quale è chiesto di accertare le condizioni per l’interruzione delle ferie stesse, a partire da una data da indicare, che coincide con quella di ricezione della comunicazione dello stato di malattia.
Vi sono anche casi in cui il lavoratore si ammala durante un soggiorno per ferie all’estero. Anche in questi casi la malattia superiore a tre giorni interrompe le ferie dando diritto alla regolare indennità. Tuttavia la procedura è diversa a seconda del Paese estero in cui il lavoratore si trova:
- nel caso di Paesi dell’Unione Europea e convenzionati, la malattia deve essere documentata a cura del lavoratore al proprio datore di lavoro entro due giorni dalla data del rilascio del certificato;
- nel caso di Paesi non convenzionati il lavoratore deve, entro due giorni dalla data del rilascio, trasmettere la copia del certificato medico all’azienda e all’INPS. L’originale del certificato deve essere legalizzata dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero e può pervenire all’INPS anche in seguito (oltre cioè i termini previsti).
Gli aspetti sanitari
Oltre agli aspetti amministrativi della questione esistono quelli sanitari. Essi riguardano principalmente la definizione di malattia durante le ferie che non coincide con l’incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico ma con l’incapacità temporanea assoluta a svolgere qualsiasi attività o con l’incapacità temporanea a raggiungere un recupero psicofisico proprio del periodo di ferie.
Secondo la Corte è il grado di compromissione che la malattia comporta sulle funzioni che permettono all’individuo di estrinsecarsi nella vita sociale e individuale che concretizza l’impossibilità al godimento delle ferie; in definitiva, quindi, quando lo stato di malattia incide sullo stato biologico tale da precludere le finalità del periodo di ferie, tale periodo deve essere imputato a malattia; ma lo stato di incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico non sempre è idoneo all’interruzione del periodo feriale: lo diventa solo quando risulta causa di apprezzabile e sostanziale pregiudizio alle finalità dell’istituto delle ferie.
In particolare, secondo quanto indicato nella circolare INPS n. 109 del 17 maggio 1999, si distinguono tra i casi di inabilità temporanea assoluta generica, in cui risulta evidente l’impossibilità di fruire adeguatamente del periodo di riposo sancito dalle ferie, e che quindi risultano facilmente identificabili come indennizzabili, e i casi di inabilità temporanea assoluta, che sono indennizzabili solo quando hanno effetti sul ristoro (Tabella I). A titolo di esempio, vi sono stati morbosi che incidono sulla capacità lavorativa ma hanno riflessi marginali sul ristoro: i casi di cefalea, stress psicofisico, stress da lavoro correlato, ecc.
Inabilità |
Esempi |
Temporanea assoluta generica |
Elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi, ecc. |
Temporanea assoluta al lavoro specifico |
Sono possibili due casi:
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Tabella I. Inabilità temporanea al lavoro: tipologie secondo la circolare INPS n. 109 del 17 maggio 1999
Conclusioni
In conclusione le ferie vanno godute e se un evento morboso accertato ne impedisce la fruizione deve intervenire la sospensione (si ricorda che attualmente le ferie non godute, nel pubblico impiego, non possono più essere monetizzate). I medici di controllo hanno nei loro moduli una specifica voce che prevede tale evento proprio per la diversità di valutazione medico-legale che deve essere operata in tale circostanza.